[1]Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono:

[2]- da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art4 · fonte su Normattiva