Il presente Accordo sara' approvato in conformita' alle regolamentazioni e procedure costituzionali vigenti in ciascuno dei due Paesi e entrera' in vigore alla data di avvenuta ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle rispettive procedure interne di ratifica. Il presente Accordo potra' essere modificato di comune intesa fra le due Parti attraverso Scambio di Note. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore secondo le medesime procedure previste per l'Accordo originario che dovranno modificare.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;86~accordo-art7 · fonte su Normattiva