[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto fra le Parti Contraenti. L'accordo di modifica entrera' in vigore in conformita' con la procedura prevista dal comma 1 di questo Articolo e fara' parte di questo Accordo. 3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione stessa. 4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-13-dicembre-1957-art3 · fonte su Normattiva