che debbono essere fornite dalle parti Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:
- a)il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;
- b)dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati delle persone che praticano il traffico illecito 2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalita' ed alle date stabilite dalla Commissione.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
