che debbono essere fornite dalle parti Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:

  • a)il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;
  • b)dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati delle persone che praticano il traffico illecito 2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalita' ed alle date stabilite dalla Commissione.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art20 · fonte su Normattiva