1. La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui al capoverso c) dell'articolo 26. L'adesione avra' luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale specificheranno la portata della loro competenza nei settori coperti dalla presente Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata all'ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
