in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte degli Stati o dalla Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia. 2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica di accettazione di approvazione o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 che deporra' uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrera' in vigore alla piu' lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrera' in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
