Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990
Art. 15 (Convenzione)
- Beni confiscati Dei beni confiscati dalla Parte richiesta dispone la stessa Parte richiesta secondo la propria legge interna, salvo contrario accordo delle Parti interessate.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
