Art. 35 — Sequestro e consegna di beni
Su richiesta dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puo' disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorita' giudiziaria richiedente a trasmetterla. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. La consegna delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia. Quando la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali. Quando la consegna e' richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorita' giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non puo' essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Testo vigente dal 29 aprile 2005
