Art. 28 (Convenzione)
- Richieste irregolari 1. Se la richiesta non e' conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte puo' chiedere alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni. 2. La Parte richiesta puo' fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni. 3. In attesa di ricevere le richieste modifiche o informazioni rela- tive ad una richiesta presentata ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta puo' adottare tutte le misure di cui alle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
