[1]ARTICOLO XI Documentazione aggiuntiva

[2]1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiedera' la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte Richiesta fissera' un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concedera' una ragionevole proroga qualora la Parte Richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga. 2. Se la persona ricercata e' in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non e' ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte Richiesta, la persona puo' essere messa in liberta'. Tale scarcerazione non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva. 3. Detta documentazione aggiuntiva puo' essere chiesta e fornita direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artxi · fonte su Normattiva