- Contenuto della richiesta 1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: a. l'autorita' che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento; b. l'oggetto e i motivi della richiesta; c. l'oggetto, compresi i fatti rilevanti (come date, luoghi e circostanze del reato), delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica; d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive: i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se cio' non e' possibile, una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e ii. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte; e. se necessario, e per quanto possibile, i. particolari della persona o delle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalita', luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le loro sedi; e ii. i beni con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, la loro ubicazione, il loro rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonche' tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai beni stessi; e f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera vengano seguite. 2. La richiesta di misure provvisorie ai sensi della Sezione 3, in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'ammontare massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione. 3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della Sezione 4 devono contenere: a. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (a): i. copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente ed una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento e' stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso; ii. una dichiarazione delle competenti autorita' della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca e' eseguibile e non soggetto a mezzi ordinari di impugnazione; iii. indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento e' richiesta; e iv. informazioni sulla necessita' di adottare misure provvisorie, b. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (b), una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di chiedere il provvedimento secondo la propria legge interna, c. se i terzi hanno avuto la possibilita' di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino questa circostanza.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art27 · fonte su Normattiva