Art. 43 (Convenzione)
- Denuncia 1. Ciascuna Parte puo' in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del perioso di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 3. La presente Convenzione, in ogni caso, rimane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14 delle confisce delle quali sia stata fatta richiesta in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione prima della data nella quale la denuncia ha effetto.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
