Art. 22 (Convenzione)
[1]- Denuncia
[2]1 Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
