Art. 8 (Protocollo aggiuntivo) — Denuncia
1. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 7 aprile 2023
