[1]ARTICOLO XIII Durata a Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo abbia denunciato per iscritto. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della sua notifica. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da I a XI rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Caracas il 14 febbraio 2001, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana a spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 26 novembre 2003
