Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art11 · fonte su Normattiva