1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizioni che non si sovrappongono. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
