1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizioni che non si sovrappongono. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art16 · fonte su Normattiva