Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonche' su richiesta del lavoratore indipendente, le competenti Autorita' dello Stato contraente, la cui legislazione dovrebbe applicarsi in base agli articoli da 7 a 9, possono esentare dall'applicazione di questa legislazione, a condizione che la persona interessata venga assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente. La decisione deve tener conto della natura e delle circostanze di svolgimento dell'attivita' lavorativa. Prima di decidere bisogna dar modo alle competenti Autorita' dell'altro Stato contraente di esprimere in merito il proprio parere. Se il lavoratore dipendente non e' occupato nel suo territorio egli deve essere trattato come se fosse occupato in questo territorio.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
