1. La presente Convenzione si applica:

  • 1)in Austria, alla legislazione concernente:
  • a)l'assicurazione contro le malattie;
  • b)l'assicurazione contro gli infortuni;
  • c)l'assicurazione per la pensione;
  • d)l'assicurazione contro la disoccupazione;
  • e)gli assegni familiari;
  • 2)in Italia, alla legislazione concernente:
  • a)l'assicurazione contro le malattie e per la maternita';
  • b)l'assicurazione contro la tubercolosi;
  • c)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • d)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e)l'assicurazione contro la disoccupazione;
  • f)gli assegni familiari;
  • g)i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, incluse le gestioni speciali per determinate categorie di lavoratori indipendenti in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi indicati nelle precedenti lettere. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che codifichino, modifichino o completino la legislazione di cui al paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni che prevedano nuovi regimi o nuovi settori della sicurezza sociale. 4. Le norme giuridiche che risultino da accordi conclusi con Stati terzi, nonche' dal diritto sovranazionale, non sono prese in considerazione nell'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art2 · fonte su Normattiva