[1]Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica:

[2]1. In Italia:

  • A)alla legislazione concernente:
  • a)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite;
  • d)l'assicurazione per la tubercolosi;
  • e)la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
  • f)l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • g)gli assegni familiari;
  • h)i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
  • i)le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

[3]2. In Spagna:

  • A)alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni:
  • a)maternita', malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali;
  • b)invalidita' temporanea o permanente;
  • c)disoccupazione;
  • d)vecchiaia, morte e superstiti;
  • e)protezione della famiglia;
  • f)i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi;
  • g)prestazioni facoltative di assistenza sociale;
  • B)alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali:
  • a)lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame;
  • b)marittimi;
  • c)minatori;
  • d)addetti ai servizi domestici.

[4]Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attivita' che saranno precisate mediante accordo fra le autorita' competenti.

[5]Paragrafo 3. - La presente convenzione si applichera' anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applichera':

  • a)alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime;
  • b)alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art2 · fonte su Normattiva