[1]Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica:
[2]1. In Italia:
- A)alla legislazione concernente:
- a)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
- b)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c)l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite;
- d)l'assicurazione per la tubercolosi;
- e)la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
- f)l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- g)gli assegni familiari;
- h)i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
- i)le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
[3]2. In Spagna:
- A)alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni:
- a)maternita', malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali;
- b)invalidita' temporanea o permanente;
- c)disoccupazione;
- d)vecchiaia, morte e superstiti;
- e)protezione della famiglia;
- f)i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi;
- g)prestazioni facoltative di assistenza sociale;
- B)alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali:
- a)lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame;
- b)marittimi;
- c)minatori;
- d)addetti ai servizi domestici.
[4]Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attivita' che saranno precisate mediante accordo fra le autorita' competenti.
[5]Paragrafo 3. - La presente convenzione si applichera' anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applichera':
- a)alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime;
- b)alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
