Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere servizio nell'altro Stato contraente in base ad un regolare contratto di lavoro, subisca un incidente durante il viaggio, effettuato senza interruzione e percorrendo la via piu' breve per raggiungere il luogo di lavoro, i danni causati da tale incidente debbono essergli risarciti da quest'ultimo Stato contraente secondo la legislazione vigente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; cio' vale anche per un incidente che occorra ad un lavoratore durante il ritorno in patria immediatamente dopo l'estinzione del contratto di lavoro in base al quale egli si era recato nell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art23 · fonte su Normattiva