• 1)L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, e' assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato, qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via piu' agevole e piu' breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Stato.
  • 2)L'infortunio di cui un lavoratore e' vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente e' assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art24 · fonte su Normattiva