Risarcimento Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione della presente convenzione sul proprio territorio. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione e all'intervento. Le autorita' delle parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni relativi al presente articolo.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art12 · fonte su Normattiva