[1]1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati: la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950, il Protocollo aggiuntivo in pari data e il secondo Protocollo aggiuntivo del 29 maggio 1952. 2. La presente Convenzione, fermo restando il precedente paragrafo 1, nonche' l'articolo 40, lettera d/bb), non pregiudica i diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA a Vienna il 21 gennaio 1981. In due originali in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria Libero DELLA BRIOTTA Willibald PAHR

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art43 · fonte su Normattiva