1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Roma. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. L'articolo 41 della presente Convenzione entrera' in vigore con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1967. 4. La presente Convenzione e' conclusa a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente potra' denunciarla per iscritto, per via diplomatica, con un preavviso di almeno tre mesi. 5. In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione per i diritti acquisiti continuano ad essere valide, senza riguardo alle eventuali disposizioni restrittive previste nei rispettivi regimi previdenziali per il caso di soggiorno all'estero di un assicurato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art42 · fonte su Normattiva