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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passivita' agrarie onerose.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 30 marzo 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Acerbo - Jung.

[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 1 maggio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-03-30;331~art1 · fonte del testo