Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:

  • a)il Ministero delle attivita' produttive competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo;
  • b)il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;
  • c)il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~art2 · fonte su Normattiva