Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~art3 · fonte su Normattiva