[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE ITALIANE ED IRACHENE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ
[3]Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo di entrambe le alte Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]Le espressioni usate nel presente accordo hanno il seguente significato:
- a)per "imprese di trasporto aereo" si intendono le imprese designate da ciascuna delle alte Parti contraenti in conformita' dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica dell'Iraq ed il Governo della Repubblica d'Italia firmato a Bagdad il 31 gennaio 1963;
- b)per "imprese di trasporto marittimo" si intendono le imprese irachene ed italiane di trasporto marittimo;
- c)"attivita' di trasporto aereo e marittimo" designa l'attivita' di trasporto di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e simili documenti per tale trasporto effettuato dalle imprese menzionate nei precedenti paragrafi a) e b);
- d)"traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un'impresa irachena o italiana di trasporto aereo o marittimo, ad eccezione del caso in cui il trasporto e' effettuato esclusivamente tra localita' situate soltanto in territorio iracheno o soltanto in territorio italiano.
Testo vigente dal 18 luglio 1980
