[1]ALLEGATO
[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale,
[4]Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]Ai fini del presente Accordo:
[7]1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti rispettivamente di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.
[8]2. L'espressione " imprese italiane " designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Polonia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.
[9]3. L'espressione " imprese polacche " designa le imprese di Stato polacche, gli enti pubblici polacchi sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Polonia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi polacche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio polacco.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
