[1]ACCORDO fra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

[2]Il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana, Animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1.

[3]Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913~art1 · fonte su Normattiva