TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri; Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale; Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate; Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della liberta' a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilita' di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine; Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo e' quello di trasferirli nei loro paesi, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione;

  • a)"condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta', di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
  • b)"sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.
  • c)"Stato di condanna", significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna che puo' essere, o e' gia' stata trasferita;
  • d)"Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' gia' stata trasferita, per scontare la pena.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art1 · fonte su Normattiva