[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA

[4]PREAMBOLO

[5]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri; Considerata la volonta' del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura; Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future; Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici; Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonche' la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse; Consci che la conservazione degli habitats naturali e' uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche; Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici; Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente, Hanno convenuto quanto segue:

[6]ARTICOLO 1.

[7]1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. 2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art1 · fonte su Normattiva