[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE-QUADRO EUROPEA sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali

[3]PREAMBOLO

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri e di promuovere la cooperazione tra essi; Considerando che ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa questo scopo sara' conseguito principalmente con la conclusione di accordi nell'ambito amministrativo; Considerando che il Consiglio d'Europa mira ad assicurare la partecipazione delle collettivita' o autorita' territoriali d'Europa alla realizzazione del suo scopo; Considerando l'importanza che puo' rivestire per il raggiungimento di questo obiettivo la cooperazione delle collettivita' o autorita' territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l'aiuto reciproco in caso di sinistri; Considerando che dall'esperienza acquisita consegue che la cooperazione dei poteri locali e regionali d'Europa e' di natura tale da permettere un migliore assolvimento della loro missione ed e' in particolare suscettibile di contribuire a valorizzare e a incrementare lo sviluppo delle regioni di frontiera; Decisi a favorire per quanto possibile questa cooperazione e a contribuire cosi' al progresso economico e sociale delle regioni di frontiera e alla solidarieta' che unisce i popoli europei. Hanno stabilito quanto segue:

[6]Ogni Parte contraente s'impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontalieri tra le collettivita' o autorita' territoriali che dipendono dalla sua giurisdizione e le collettivita' o autorita' territoriali dipendenti dalla competenza di altre Parti contraenti. Essa s'adoperera' a promuovere la conclusione degli accordi e intese che si renderanno necessari a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali proprie di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948~convenzione-art1 · fonte su Normattiva