Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Art. 15 (Convenzione)
concernenti l'esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
- a)allorche' consideri terminata l'esecuzione della pena;
- b)se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
- c)se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
