Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Art. 14 (Convenzione)
dell'esecuzione Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena e' informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
