Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Art. 15 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]Concernenti l'Esecuzione
[2]Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
- a)se l'esecuzione della condanna e' terminata;
- b)se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c)se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
