ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investito o reinvestito da persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi -per quanto impiegabili in investimento- i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
- b)azioni, quote societarie e ogni altra forma di partecipazione, anche se minoritaria o indiretta, in societa' costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- c)obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati;
- d)crediti direttamente collegati ad un investimento, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;
- e)diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale -quali brevetti di invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali- nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;
- f)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' o disposizioni vigenti per l'esercizio delle rela- tive attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. - Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi. - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con sede nel territorio di tale Parte e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. - agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
