e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
