1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente, ad una scadenza determinata, presso l'istituzione di detta Parte, sono ricevibili se sono presentati entro la medesima scadenza presso un'istituzione corrispondente di un'altra Parte Contraente. In questo caso, l'istituzione cosi' investita, trasmette senza indugio dette domande o ricorsi all'istituzione della prima Parte competente a giudicarne, sia direttamente sia mediante le autorita' competenti delle Parti Contraenti in causa. La data alla quale tali domande o ricorsi sono stati presentati presso un'istituzione della seconda Parte e' considerata come data di presentazione presso l'istituzione competente a giudicarne. 2. Le domande, dichiarazioni, ricorsi ed altri scritti che sono presentati, ai fini dell'applicazione del presente Accordo, presso un'autorita' o una istituzione di una Parte Contraente non possono essere respinti per il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale di un'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art10 · fonte su Normattiva