1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni membro non europeo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro potra' aderire a tale Accordo. 2. Tuttavia, ogni Parte contraente del presente Accordo disporra' di una scadenza di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica di ogni Stato aderente, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, per notificare la sua opposizione ad una tale adesione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. 3. Allo stesso modo, ogni Stato europeo che ratifichera' il presente Accordo dopo la scadenza del termine di due anni previsto al paragrafo 1 del presente articolo potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, avvalersi della medesima facolta' di opposizione nei confronti di ogni Parte Contraente che vi abbia aderito prima della data di detto deposito, notificandola in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. 4. Gli Stati aderenti diverranno Parti Contraenti nei confronti delle sole Parti Contraenti che non avranno formulato opposizione alla loro adesione. 5. Gli strumenti di ratifica degli Stati aderenti saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art14 · fonte su Normattiva