1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' disdire il presente Accordo dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale di questo Accordo, notificandolo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. La disdetta avra' effetto solo sei mesi dopo la sua registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art16 · fonte su Normattiva