Art. 16 (Accordo)
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' disdire il presente Accordo dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale di questo Accordo, notificandolo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. La disdetta avra' effetto solo sei mesi dopo la sua registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
