1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia espresso opposizione all'adesione di questo Stato, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso nel quale sara' scaduto il termine di sei mesi a disposizione di tale Parte, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 14, al fine di esprimere un'opposizione o, nei confronti di uno Stato europeo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 14, il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara' avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. 2. Le Parti Contraenti notificheranno, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, le disposizioni dei comma a), b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 che hanno convenuto di applicare nei loro reciproci rapporti. 3. Qualora due o piu' Parti Contraenti non siano addivenute ad un accordo relativo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo e, se del caso, ad un Accordo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nei loro confronti, tale Accordo avra' effetto tra le Parti solo al momento in cui questi Accordi diverranno applicabili nei loro reciproci rapporti. 4. Nei casi di cui al paragrafo precedente del presente articolo, le Parti Contraenti in causa notificheranno, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, la data alla quale il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art15 · fonte su Normattiva