misura in cui la legislazione di uno dei due Stati Contraenti preveda degli interventi di carattere generale di sostegno o di garanzia, di natura economica, finanziaria e commerciale, per certi investimenti effettuati sul suo proprio territorio, questi provvedimenti a seguito di esame caso per caso, possono essere accordati ad investimenti corrispondenti, effettuati da investitori di tale Stato Contraente sul territorio dell'altro. Tali investimenti di cittadini e persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro, non potranno ottenere i vantaggi di cui al comma precedente se non abbiano preventivamente ottenuto il gradimento di quest'ultimo Stato Contraente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art6 · fonte su Normattiva