uno Stato Contraente od una delle sue Istituzioni pubbliche conceda una garanzia contro rischi non-commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altro Stato Contraente, quest'ultimo dovra' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori allo Stato Contraente garante e la surrogazione non andra' oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi allo Stato Contraente in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
