DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di:

  • a)una copia autenticata del testo integrale della decisione;
  • b)una certificazione di passaggio in giudicato;
  • c)una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando cio' non risulti dalla decisione stessa;
  • d)un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dalla decisione stessa;
  • e)una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art19 · fonte su Normattiva