[1]DA PRESENTARE

[2]La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

  • a)una copia autentica ed integrale della sentenza;
  • b)una attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva;
  • c)un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
  • d)un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
  • e)una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art18 · fonte su Normattiva