GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti all'Autorita' Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purche' siano osservati i requisiti previsti dall'articolo 19, in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente Trattato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art20 · fonte su Normattiva