1. Le domande di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. I documenti relativi alla esecuzione della Commissione Rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza saranno redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte saranno trasmesse in questa stessa lingua.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art7 · fonte su Normattiva