1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese. 2. Gli atti e i documenti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art10 · fonte su Normattiva